Con la definitiva conversione in legge del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), ad opera della L. n. 77/2020, è stato confermato l'incremento al 110% dell'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Il c.d. "Superbonus " si aggiunge alle diposizioni già vigenti (in materia di sismabonus ed ecobonus) che riconoscono detrazioni dal 50 all'85% delle spese in relazione a determinati interventi.
Il Decreto Rilancio, inoltre, ha previsto un'altra importante novità, ovvero la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Tale possibilità non riguarda i soli interventi ai quali si applica il Superbonus, bensì anche quelli di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) e per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Trattandosi di una normativa di particolare favore, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell'esercizio dell'opzione, per lo sconto o cessione, il contribuente dovrà acquisire anche:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF;
- l'asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.
Pertanto, ai sensi dell'art. 121 del Decreto Rilancio, anche per gli interventi ammessi al Superbonus, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione, sarà possibile optare alternativamente per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Per quanto riguarda lo sconto sul corrispettivo dovuto, questo sarà riconosciuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso e anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi che potrà recuperarlo sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione, con facoltà di successiva cessione di tale credito ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
L'alternativa è quella della c.d. cessione del credito corrispondente alla detrazione, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
I crediti d'imposta saranno utilizzati in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 (modello F24), sulla base delle rate di detrazione, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (dunque 5 o 10 quote annuali).
Tuttavia, va precisato che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non potrà essere usufruita negli anni successivi e non potrà essere richiesta a rimborso, né ulteriormente ceduta.
Inoltre, come chiarito dalle Entrate, non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Non si applica neppure il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro.
Nella sua guida operativa, l'Agenzia delle Entrate ha indicato che l'opzione potrà essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL) che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo.
Il primo stato di avanzamento, inoltre, dovrà riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell'intervento medesimo.
Le modalità di esercizio dell'opzione, da effettuarsi esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, saranno definite da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in corso di predisposizione.
Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Avv. Ernesto Maria Ruffini, in audizione innanzi alla Commissione Parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, ha anticipato che il provvedimento in arrivo ricalcherà quelli precedenti inerenti le modalità di esercizio dell'opzione di cessione del credito o del contributo sotto forma di sconto.
Nel dettaglio, si tratta dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
- prot. n. 660057 del 31 luglio 2019 e prot. n. 100372 del 18 aprile 2019 (per gli
interventi sulle singole unità immobiliari);
- prot. n. 108572 dell'8 giugno 2017 e prot. n. 165110 del 28 agosto 2017 (per gli
interventi sulle parti comuni degli edifici).
Come previsto dai precedenti provvedimenti, nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali, l'opzione per lo sconto o cessione del credito andrà comunicata all'Agenzia delle Entrate dall'amministratore di condominio.
Si badi: riportiamo il meccanismo per dar contezza di quello vigente, ma ciò non vuol dire necessariamente che le cose saranno identiche anche per anche per il superbonus.
Quanto agli adempimenti per la cessione del credito, il provvedimento n. 165110/2017, prevede che il condòmino cedente, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunichi all'amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento, l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo, oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale.
Sarà poi l'amministratore a comunicare annualmente all'Agenzia delle entrate i dati ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata, ovvero la denominazione e il codice fiscale del cessionario, l'accettazione da parte di quest'ultimo del credito ceduto nonché l'ammontare dello stesso, spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell'anno precedente e alle quali il condòmino cedente ha contribuito per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta.
Sempre l'amministratore consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell'anno precedente dal condominio, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione.
Nei condomini senza amministratore (non essendovi ex art. 1129 c.c. l'obbligo di nomina), è previsto che i condòmini possano cedere il credito d'imposta incaricando un condòmino di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi alla cessione del credito, con le medesime modalità e nei termini previsti per gli amministratori di condominio.
Per quanto riguarda lo sconto sul corrispettivo dovuto, questo sarà riconosciuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso e anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.
Il fornitore potrà recuperarlo sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione, ma avrà anche facoltà di operare una successiva cessione di tale credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
La possibilità del trasferimento alle banche o agli altri intermediari, contribuisce a rendere maggiormente praticabile lo strumento dello sconto in fattura, sinora poco utilizzato in quanto non tutte le aziende (soprattutto quelle medio-piccole) risultavano in grado di sostenere gli ingenti anticipi delle spese.
Si rammenta come l'opzione dello sconto in fattura, a partire dal 1° gennaio 2020, abbia riguardato esclusivamente specifici interventi finalizzati al risparmio energetico realizzati sulle parti comuni degli edifici (interventi di ristrutturazione importante di I livello, con importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.
Invece, per il periodo 30 giugno-31 dicembre 2019, tale opzione poteva essere esercitata con riferimento alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico degli edifici.
La procedura volta a consentire di usufruire di uno sconto dai fornitori di beni o servizi si svolgerà quasi certamente online utilizzando le funzionalità della piattaforma dell'Agenzia delle Entrate già attive per la cessione del credito, presumibilmente implementate con ulteriori funzioni.
Fonte: https://www.condominioweb.com/superbonus-cessione-credito-sconto-in-fattura.17231