Il decreto legge Rilancio (Dl 34/2020) ha introdotto il Superbonus al 110%, la possibilità di detrarre dall’Irperf dovuta in cinque anni, le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per alcuni interventi specifici, ossia la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti negli edifici unifamiliari o nelle parti comuni degli edifici e l’isolamento termico con materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi; la possibilità di fare i lavori in casa gratis grazie ad incentivi del 110 % rendendo questa misura tra le più attese del provvedimento visto che sfrutta il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura; tuttavia per conoscere le modalità attuative delle predette ultime due possibilità occorrerà attendere apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
L’ecobonus al 110% è senza dubbio una buona notizia per i contribuenti, che potranno fare i lavori di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico gratis, vista la possibilità di cedere il credito alle imprese che hanno fatto gli interventi o alle banche.
Questa possibilità, prima destinata solo agli incapienti, col nuovo decreto viene data alle famiglie e ai condomini. La misura permetterebbe di fare i lavori in casa fino al 2021.
Per poter aver accesso all’ecobonus 110% però bisognerà essere in possesso di determinati requisiti, che dovranno essere certificati: chi rilascerà falsi attestati andrà incontro a sanzioni salate.
A essere coperte saranno le spese sostenute per interventi tra il 1° luglio e il 31 dicembre del 2021. Inoltre, si accorciano i tempi per ottenere i rimborsi: 5 anni invece di 10.
Fino al 1° luglio, quando si potrà iniziare a fare richiesta, e in attesa dei vari decreti attuativi e delle procedure dell’Agenzia delle Entrate, si può pensare alla progettazione degli interventi, la scelta dei fornitori, le approvazioni nelle assemblee di condominio.
Vediamo in cosa consiste questo ecobonus e sismabonus al 110% e perché permetterebbe di fare gratis i lavori in casa.
Per poter usufruire del super bonus ci sono dei vincoli: il bonus viene erogato solo se garantisce il miglioramento di almeno due classi energetiche, che va dimostrato con l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato. Qualora non fosse possibile il “salto” di due classi energetiche, ne basta una, sempre riconosciuta tramite Ape.
Permettono di godere dello sconto Irpef del 110% anche gli interventi di messa in sicurezza degli immobili per cui si può fruire del sismabonus, sempre se realizzati tra il 1° luglio 2002 e il 31 dicembre 2021. L’agevolazione fiscale si applica così agli interventi antisismici finalizzati alla messa in sicurezza statica degli edifici abitativi, purché non ubicati nelle zone sismiche 4, fino a un massimale di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Laddove poi il contribuente ceda il credito corrispondente alla detrazione ad una compagnia di assicurazione, stipulando contestualmente una polizza a copertura degli eventi calamitosi, allora anche la detrazione dei relativi premi sarà agevolata, nella misura del 90% e non più del 19%.
Tre gli interventi coperti dal credito d’imposta del 110%:
Questi interventi sono gli interventi cosiddetti “trainanti”, cioè uno solo di questi basta a portare al 110% lo sgravio in cui possono entrare altri interventi:
Come funziona questo super ecobonus? In pratica le famiglie e i condomini potrebbero cedere il credito d’imposta maturato a banche, assicurazioni o alle imprese che svolgono i lavori, cosa che ora è concessa solo agli incapienti.
Come abbiamo visto, la possibilità di fare i lavori in casa gratis dipende dal tipo di interventi effettuati. A stabilire i beneficiari della super detrazione è il comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio:
I lavori sugli edifici unifamiliari rientrano nel bonus solo se adibiti a prima casa.
Visti gli alti limiti di spesa, e l’eccezione fatta per le seconde case, è chiaro che l’agevolazione è stata pensata particolarmente per i condomini.
L’ecobonus al 110% è tra le misure più accattivanti dell’intero decreto Rilancio, ma per ottenerlo bisognerà avere a che fare molta burocrazia.
L’iter infatti è abbastanza complesso, considerando che oltre quello legislativo (con le possibili modifiche della conversione in legge) c’è anche quello operativo.
Serve il via libera del condominio per i lavori sulle parti comuni. Parimenti, sarà necessario attendere l’avvio delle procedure dell’Agenzia delle Entrate per richiedere il visto di conformità che commercialisti e CAF dovranno rilasciare per poter procedere con la richiesta del bonus e la cessione del credito.
Serve poi l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato, per certificare che i lavori porterebbero un miglioramento di due classi energetiche (o la più alta raggiungibile).
Questo “salto” energetico va certificato prima e dopo i lavori, e solo professionisti abilitati e iscritti all’albo.
Bisognerà poi comunicare i dati degli interventi esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, con cui verranno definite le modalità attuative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Sarà anche necessario fare la comunicazione all’ENEA.
Il superbonus 110% è previsto su tutti gli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni su unità immobiliari diverse da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.
Così gli edifici condominiali sono sempre ammessi al superbonus, a prescindere dal fatto che le singole unità immobiliari che compongono il condominio siano abitazioni principali o altro: in sostanza, se su un edificio condominiale viene effettuato ad esempio un cappotto termico, l’intervento è agevolabile con il superbonus del 110%, a prescindere dal fatto che nel condominio possano esserci studi professionali, negozi e seconde case.
In merito al bonus facciate, ossia la possibilità di detrarre dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (Irpef) il 90% delle spese documentate relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici, non è previsto direttamente alcun aumento dell’aliquota dal 90% al 110%. Tuttavia chi ha intenzione di effettuare i lavori sulle facciate esterne degli edifici potrà scegliere il nuovo superbonus del 110% “allargato” nel senso che dovrà eseguire un intervento più grande connesso alla climatizzazione e all’isolamento termico e aggiungere i lavori sulla facciata quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. A tal proposito però si attendono ulteriori chiarimenti e istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il Governo ha previsto anche le sanzioni per chi rilascia attestazioni infedeli.
L’ecobonus al 110% infatti si potrà richiedere, come abbiamo visto, soltanto dopo aver ottenuto il visto di conformità, rilasciato da commercialisti e CAF: è dunque un documento indispensabile anche per la cessione del credito.
Chi rilascia un’attestazione o un’asseverazione infedele rischia una sanzione pecunaria dai 2.000 ai 15.000 euro.
La sanzione è da intendersi per ogni documento infedele rilasciato al cittadino. Inoltre, scoperta la truffa, i benefici fiscali del super bonus decadranno all’istante.
Sarà il Ministero dello Sviluppo Economico a doversi occupare delle procedure di verifica.
Inoltre, in caso di mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto all’ecobonus 110%, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle somme corrispondenti alla detrazione non spettante.
Non solo: l’importo che l’Amministrazione Finanziaria recupererà sarà maggiorato con l’applicazione di interessi e sanzioni.
Fonte:
http://www.studioingloiaconi.it/news/109-superbonus-100-decreto-rilancio.html