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Sconto in fattura e cessione del credito, come funzionano e per quali lavori?

Sconto in fattura e cessione del credito oltre il superbonus del 110%

Com'è noto il superbonus del 110% può essere goduto, oltre che per detrazione diretta, anche per via di sconto in fattura, da parte dell'appaltatore, ovvero cessione del credito ad un terzo.

In questi ultimi due casi, sono lo sconto e la cessione ad avere la misura del 110%: il beneficiario originario della detrazione, dunque, si dovrà "accontentare" di un beneficio inferiore.

La misura di questo beneficio varia a seconda dello sconto praticato ovvero del costo di acquisto del credito.

L'art. 121 del decreto Rilancio ha esteso la possibilità di godere dello sconto in fattura e della cessione del credito per una serie d'interventi differenti dal superbonus specificamente normato dall'art. 119 d.l. Rilancio; la norma in buona sostanza ha allargato l'ambito di applicazione delle opzioni.

È utile capire a quali lavori si applicano sconto in fattura e cessione del credito. Prima però vediamo esattamente come funzionano.

Sconto in fattura e cessione del credito, come funzionano?

Il condominio Alfa deve eseguire lavori di efficientamento energetico. Questi consistono nella posa in opera di un cappotto e nell'installazione di un impianto fotovoltaico.

Il capitolato d'appalto redatto dallo studio tecnico incarico della fattibilità dell'intervento per la fruizione del superbonus del 110% ci dice che il costo di quei lavori ammonta a 1000 (ipotizziamo che la misura esposta sia conforme ai massimali di legge).

L'impresa Beta scelta dall'assemblea ha presentato un preventivo per l'esecuzione delle opere pari ad 950. Non solo, l'impresa specifica che effettuerà uno sconto in fattura pari a 900. Ciò vuol dire:

  • che i condòmini dovranno pagare solamente 50, somma sulla quale potranno usufruire, a lavori completati, della detrazione del 110%, ossia detrarre 55 (ognuno pro quota in relazione alla misura della sua spesa) in cinque anni con rate di pari importo;
  • che l'impresa Beta godrà di un credito d'imposta pari al 110% dello sconto effettuato, ossia di 1.045 da utilizzare ugualmente nei predetti cinque anni con somme di pari importo.

La cessione del credito, che può concorrere o essere alternativa allo sconto, consente di cedere ad un terzo la detrazione fiscale maturata. S'ipotizzi che i condòmini, maturata la detrazione di 55 decidano di cederla.

Trovato l'acquirente interessato ad acquisire quel credito d'imposta valuteranno la convenienza dell'offerta.

Ipotizziamo che un istituto di credito acquisti il credito del 110% pagandolo al 90% del suo valore nominale. Così fosse per acquisire un credito d'imposta pari al 110% l'istituto verserà ai condòmini 49,5.

Il margine di guadagno dell'istituto, in termini di credito d'imposta considerando il costo di acquisto, sarà pari a 5,5.

I condòmini, nell'operazione complessiva di lavori per importo pari a 1.000 avranno speso 5.

Il mercato offre molte soluzioni, qui si è portato l'esempio di una soluzione composita, ma la realtà è variegata e non è difficile trovare offerte omnicomprensive, eventualmente anche per finanziamenti.

Si badi: sebbene le recenti modifiche legislative introdotte dal decreto Agosto consentano di deliberare in sede assembleare su sconto e/o cessione, ad avviso di chi scrive, stante la delicatezza della materia, che riguarda diritti soggettivi e non aspetti gestori del condominio, è consigliabile una deliberazione con efficacia limitata ai favorevoli o a chi voglia aderire.

Sconto in fattura e cessione del credito, per quali lavori?

Come s'è potuto notare, s'è fatto un esempio di sconto in fattura e cessione del credito sul superbonus, ma come si diceva in principio, l'art. 121 del decreto Rilancio estende l'utilizzazione della misura ad una serie di opere.

Per quali lavori è possibile fare ricorso allo sconto in fattura e alla cessione del credito?

Questo l'elenco:

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si tratta della detrazione del 50% da ripartirsi in 10 rate annuali di pari importo;

b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (il così detto ecobonus, in relazione a quei lavori che non rientrano nel superbonus);

c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (il così detto sismabonus, in relazione a quei lavori che non rientrano nel superbonus);

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (si tratta del così detto bonus facciate, la detrazione del 90%);

e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.

L'elenco è così formulato nel citato art. 121 d.l. Rilancio e poi ripreso nei vari provvedimenti attuativi e/o interpretativi adottati dall'Agenzia delle Entrate.

 

Fonte: https://www.condominioweb.com/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-come-funzionano-e.17520