Il Tribunale Civile di Brescia è intervenuto sul tema della sospensione dei servizi al condomino moroso con l’ordinanza n. 1581 del 17.02.2014. A fronte di una perdurante inadempienza e del rischio, per tutti i condomini in regola con i pagamenti, di subire sospensioni collettive di servizi comuni (elettricità, riscaldamento, gas, pulizie …) da parte dei fornitori, il giudice ha autorizzato l’amministratore ad entrare nell’appartamento ed interrompere il flusso d’acqua calda ai radiatori.
Quanto sopra ai sensi dell’art. 63, comma 3, disp. att.ve c.c. che così dispone: “In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato”.Il giudice, una volta accertata la sussistenza dei due requisiti richiesti dalla norma, ha così disposto: “visto l’art. 700 c.p.c., ordina a XXX di consentire ai tecnici e/o all’impresa incaricati dal condominio YYY la realizzazione della sospensione della fornitura del riscaldamento, mediante ingresso all’interno dei locali di loro proprietà e mediante interruzione dell’afflusso dell’acqua calda dalle tubazioni condominiali verso i radiatori posti all’interno dell’unità immobiliare indicata in ricorso, ciò tramite impresa idraulica e/o edile che intercetti le tubazioni d’acqua calda d’ingresso chiudendole con tappi e con ogni altro mezzo tecnico del caso”.Tale pronuncia si allinea con la giurisprudenza di merito prevalente che aveva già ribadito l’applicabilità della norma in commento; è comunque opportuno che gli amministratori procedano con ponderazione e facciano precedere il distacco da una formale diffida.
Il Tribunale lombardo ha ritenuto di applicare l’art. 63, comma 3, disp. att. c.c. anche nell’occasione dell’ordinanza 13.02.2014 in tema di sospensione della fornitura d’acqua potabile. Nel caso specifico il condominio contava una ventina di morosi con gravissime conseguenze in punto di regolare pagamento dei fornitori; è interessante analizzare due aspetti del ragionamento svolto dal magistrato:
• a fronte delle contestazioni mosse da alcuni condomini il magistrato evidenzia che “la lettura della norma non consente di ravvisare alcun nesso di corrispettività fra il servizio di cui si chiede l’autorizzazione alla sospensione e la natura dei servizi per i quali il condomino risulti moroso”. Ciò in quanto la norma tutela il condominio al fine di recuperare gli oneri nel suo complesso non sussistendo un rapporto di reciprocità tra prestazione inadempiuta e prestazione sospesa.
• l’autorizzazione alla sospensione non è stata concessa nei confronti di due proprietari che, dopo aver ricevuto il ricorso, hanno versato un acconto e si sono impegnati a rispettare un piano di rientro rateale. Tale beneficio, a mio avviso corretto da un punto di vista sociale, dovrà comunque decadere nel momento in cui la rateazione non dovesse essere rispettata.
Il provvedimento si conclude autorizzando “il condominio ricorrente a sospendere l’erogazione del servizio di fornitura dell’acqua nei confronti di tutti i condomini intimati in ricorso (…)”.
(Fonte Anaci)