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Spese per il rifacimento della facciata, perché pagano anche i proprietari del piano interrato?
Nel condominio in cui vivo, il proprietario di un locale al piano
interrato - una cantina - non vuole partecipare alle spese condominiali
di rifacimento della facciata in quanto a suo dire non ne è
comproprietario.
Ha ragione oppure deve essere coinvolto nella spesa?
Questo
il quesito che ci ha posto un nostro lettore in merito alla
ripartizione delle spese inerenti lavori di ristrutturazione della
facciata condominiale.
Per facciata s'intende la parte verticale esterna del condominio, o meglio le parti verticali che delimita l'edificio.
A
seconda della ubicazione dello stabile potremo parlare di facciata
principale ed interna e di facciate laterali, oppure solamente di alcune
di esse.
La facciata principale è sempre esistente, le altre non
necessariamente. Un edificio può avere due facciate principale (Es.
perché posto all'angolo di una strada) e nessuna interna in quanto per
gli altri lati è costruito in aderenza ad altri edifici.
La facciata è annoverata tra i beni comuni espressamente citati dall'art. 1117 del codice civile.
La
menzione è giunta dopo l'entrata in vigore della riforma del
condominio, ma prima di essa non v'erano comunque dubbi in merito alla
sua condominialità.
Quanto è estesa tale condominialità?
In
un caso risolto dalla Suprema Corte di Cassazione nel 1998, un
condomino impugnava una delibera - con la quale l'assemblea aveva
disposto interventi manutentivi della facciata approvando la spesa e
coinvolgendolo in essa - specificando che non avrebbe dovuto partecipare
al costo in quanto egli era proprietario di un'unità immobiliare
posizionata nel cortile retrostante e indipendente dal palazzo la cui facciata era oggetto di restauro (pur facendo parte della stessa compagine).
In quell'occasione i giudici di Cassazione respinsero il ricorso rammentando che "la
facciata di un edificio, di vero, rientra nella categoria dei muri
maestri e, al pari di questi, costituisce una delle strutture essenziali
ai fini dell'esistenza stessa dello stabile unitariamente considerato,
sicché, nell'ipotesi della condominialità del fabbricato, ai sensi
dell'art. 1117, n. 1, cod. civ., ricade necessariamente fra le parti
oggetto di comunione fra i proprietari delle diverse porzioni dello
stesso e resta destinata indifferenziatamente al servizio di tutte tali
porzioni, con la conseguenza che le spese della sua manutenzione devono
essere sostenute dai relativi titolari in misura proporzionale al valore
delle rispettive proprietà (cfr., in tal senso, Cass. Sez. II civ.
sent. 298 del 20.1.1977)" (così Cass. 30 gennaio 1998 n. 345).
Se
la pronuncia testé citata poteva prestare il fianco a delle critiche,
in ragione del fatto che il condomino non traeva alcuna utilità della facciata
avendo il suo immobile completa autonomia strutturale dall'edificio
principale (ma la questione non fu specifico oggetto di ricorso), ad
avviso di scrive il problema non si pone in relazione al locale
interrato che non può essere considerata a se stante rispetto
all'edificio, salvo particolari conformazione che possano far
considerare la parte sottostante il piano terreno autonoma rispetto al
resto.
Insomma il condomino proprietario di un locale cantinato
deve pagare la proprie quota di spesa per il rifacimento della
facciata, salvo particolari conformazioni del condominio che però
andrebbero accertate in concreto.
Resta ferma una possibile esclusione dalla partecipazione alla spesa ove contemplata nei titoli di acquisto, oppure oggetto di pattuizione tra tutti i condòmini.