Amministrazioni Condominiali STUDIO FEDELI

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Cosa cambia ai condomini a seguito della Riforma del Condominio

Trascorsi due anni e mezzo dall’entrata in vigore della Riforma del Condominio (Legge 220/12) mi viene chiesto da più parti quali sono stati gli effetti salienti che la stessa ha avuto nei confronti dei diretti interessati, ovvero i condomini.

Non voglio entrare pertanto nel merito delle varie voci (maggioranze, innovazioni, poteri/obblighi dell’amministratore, etc.) che sono state riviste ed, in parte, modificate.

Voglio provare ad argomentare solo delle novità che direttamente coinvolgono i condomini a livello economico, ovvero:

La prima, che ritengo la più importante, è l’obbligo della creazione di un apposito fondo per far fronte delle spese “straordinarie” (almeno dal punto di vista economico) deliberate in assemblea. Infatti la Legge stabilisce che, una volta approvato un lavoro di notevole entità, il quale comporti un versamento “eccezionale” da parte dei condomini, si crei un apposito fondo per coprire tale spesa e finché Altra novità rilevante per i condomini è l’aspetto delle morosità: l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa (decreto ingiuntivo) delle rate condominiali entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, senza specifica autorizzazione assembleare. Sempre nei confronti dei ritardatari, l’amministratore, in caso di morosità oltre i 6 mesi dall’approvazione del bilancio e laddove tecnicamente possibile, può sospendere l’erogazione dei servizi che possono essere goduti separatamente, ai condomini non in pari con le rate. E’ tenuto, inoltre, a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti, obbligati ad interpellarlo, i nominativi dei morosi e le somme che gli stessi devono ancora pagare. I creditori non possono più aggredire, pertanto, i condomini in regola con i pagamenti delle loro quote se non dopo l’escussione (ossia dopo aver tentato un procedimento di riscossione legale) nei confronti dei morosi.

Regolamento Condominiale: per chi viola il regolamento condominiale è prevista una sanzione di € 200,00. In caso di recidiva può essere addirittura applicata una sanzione fino a 800,00€.

Altra questione interessante, che esula dalla Riforma del Condominio, ma che riguarda l’aspetto economico dei condomini, è la detraibilità delle spese inerenti i lavori per le ristrutturazioni e le riqualificazioni energetiche. Infatti, grazie all’approvazione delle Legge di Stabilità del 15/10 u.s., sono stati confermati i Bonus Ristrutturazioni, i Bonus Mobili (per gli acquisti dei privati) e gli Ecobonus con le stesse aliquote del 2015, rispettivamente del 50% (nei primi due casi) e del 65% per l’Ecobonus. A conti fatti mi permetto di far presente che tali incentivi, spalmati su un periodo di 10 anni, perdono un po’ della loro appetibilità..

Ultima questione il cui costo sta incidendo direttamente sui proprietari è l’obbligo di installare, entro il prossimo 31/12/16, degli apparecchi, valvole termostatiche e ripartitori, che permettano la contabilizzazione del calore (Direttiva 2012/27/UE). Tali apparecchi dovranno essere installati su ogni singolo termosifone e permetteranno di regolare la temperatura degli stessi, leggendo quanto calore viene consumato per riscaldare ogni stanza dell’appartamento. E’ una sorta di riscaldamento autonomo a gestione condominiale. Infatti i condomini potranno regolare la temperatura delle varie stanze aprendo o chiudendo le apposite valvole. Si potrà così pagare quanto realmente consumato. Il Condominio dovrebbe, grazie a tali strumenti, arrivare a risparmiare anche un 20% del consumo annuale di gas. In realtà, se può verificarsi un consumo inferiore di gas per il Condominio, per i singoli condomini tale risparmio è legato alle abitudini di ogni singolo nucleo familiare. Infatti la persona anziana o lo studente che passa il maggior tempo della giornata in casa, avrà la necessità di avere l’appartamento sufficientemente caldo e pertanto consumerà di più rispetto alla persona che esce la mattina e torna a casa la sera. Questi apparecchi sono sfruttati al massimo quando in un appartamento si è provveduto a realizzare tutti quei lavori (doppi vetri alle finestre, coibentazione termica del tetto, etc.) che permettono di isolare l’appartamento dal freddo. Se contestualmente alle termovalvole viene anche sostituita la caldaia condominiale con una a condensazione, si potrà avere una detrazione pari al 65% di lavori (sempre diluita in 10 anni); se invece si procede alla sola installazione delle termovalvole, la detrazione sarà pari al 50% dei lavori. Successivamente alla spesa inziale per l’installazione delle apparecchiature sopra dette e dei compensi dei termo tecnici che dovranno seguire il lavoro creando, fra l’altro, delle nuove tabelle millesimali dette “termiche o di riscaldamento”, i condomini avranno da pagare annualmente una ditta che procederà alle letture dei consumi del riscaldamento dei singoli appartamenti e che fornirà all’amministratore i tabulati con la suddivisione di dette spese.

Questi sono, a mio giudizio, gli aspetti più rilevanti delle novità in ambito condominiale che coinvolgono i singoli proprietari.

Mi permetto di rilevare, infine, con malcelato rammarico, che si è perso un’ottima occasione per riconoscere la figura dell’amministratore, fulcro di importanti interessi economici, amministrativi e legali che si manifestano nella vita di tutti i giorni di migliaia di persone, come professionista che svolge giornalmente un’attività, complicatissima e multisettoriale, al pari delle altre attività professionali ritenute, erroneamente a mio modesto parere, superiori.