La riforma del condominio arriva oggi in Aula alla Camera per la 
discussione generale. Si tratta di un provvedimento molto atteso 
considerato che sono circa 30 milioni gli italiani che vivono in 
condominio e la normativa in vigore risulta ormai datata. Il nuovo testo
 (AC 4041), elaborato dalla Commissione, si compone di 32 articoli, che 
novellano il Capo II del Titolo VII del Libro III del codice civile, e 
gli articoli 63 e seguenti delle disposizioni di attuazione e alcune 
leggi speciali, prevedendo un generale riordino della disciplina, con 
importanti novità rispetto al via libera del Senato il 26 gennaio del 
2011.
Com’è cambiata la riforma
In particolare, rispetto a quel testo, la Commissione ha modificato 
alcune disposizioni che riducevano eccessivamente i quorum costitutivi e
 deliberativi dell’assemblea (in particolare in relazione alla modifica 
delle destinazioni d’uso delle parti comuni e alle innovazioni); 
ridefinito il concetto di “controversia in materia di condominio”, per 
l’applicazione della mediazione obbligatoria; disciplinato il tema della
 morosità del condomino; previsto l’istituzione, presso l’Agenzia del 
territorio, del Repertorio dei condominii e del Registro degli 
amministratori di condominio. Inoltre, si è cercato di sopprimere tutte 
quelle norme che potevano comportare un incremento del contenzioso 
giudiziario.
Le principali novità
Riscaldamento - In coerenza con le pronunce della Cassazione poi è 
stata messa nero su bianco la possibilità di distacco dal riscaldamento 
centralizzato, pagando le spese di manutenzione, in tutti quei casi in 
cui vi siano dei malfunzionamenti nell’appartamento e non si creino 
squilibri per gli altri condomini.
Cose comuni - Contro le attività che incidano “negativamente” sulle cose comuni, più potere, all’assemblea, ma anche ai singoli proprietari (che potranno diffidare il colpevole e chiedere la convocazione della riunione).
Innovazioni - Maggiore snellezza per approvare le innovazioni che hanno ad oggetto sicurezza, abbattimento di barriere architettoniche, contenimento consumi energetici, parcheggi, pannelli solari, impianti centralizzati radiotelevisivi e telematici. Sarà sufficiente la maggioranza degli intervenuti all’assemblea, che rappresentino almeno la metà millesimi. E così anche per l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio.
Amministratori - Per quanto concerne poi gli amministratori, un 
registro pubblico raccoglierà le iscrizioni per le quali sono richiesti 
requisiti di formazione e onorabilità. Su richiesta e a spese del 
condominio poi il professionista potrà stipulare una polizza 
assicurativa contro i rischi. Il mandato durerà due anni.
Fra i motivi di revoca entrano anche l’omissione del rendiconto di 
gestione per un anno, l’irregolarità nella tenuta della documentazione 
del condominio, la mancata apertura del conto del condominio, 
irregolarità fiscali, e l’inerzia nel promuovere l’azione giudiziaria 
per la riscossione delle somme dovute dal condominio.
Sito internet condominiale - Inoltre, l’assemblea può disporre la
 creazione di un sito internet del condominio, ad accesso individuale e 
protetto, per consultare tutti gli atti e i rendiconti mensili.

