La riforma del condominio arriva oggi in Aula alla Camera per la
discussione generale. Si tratta di un provvedimento molto atteso
considerato che sono circa 30 milioni gli italiani che vivono in
condominio e la normativa in vigore risulta ormai datata. Il nuovo testo
(AC 4041), elaborato dalla Commissione, si compone di 32 articoli, che
novellano il Capo II del Titolo VII del Libro III del codice civile, e
gli articoli 63 e seguenti delle disposizioni di attuazione e alcune
leggi speciali, prevedendo un generale riordino della disciplina, con
importanti novità rispetto al via libera del Senato il 26 gennaio del
2011.
Com’è cambiata la riforma
In particolare, rispetto a quel testo, la Commissione ha modificato
alcune disposizioni che riducevano eccessivamente i quorum costitutivi e
deliberativi dell’assemblea (in particolare in relazione alla modifica
delle destinazioni d’uso delle parti comuni e alle innovazioni);
ridefinito il concetto di “controversia in materia di condominio”, per
l’applicazione della mediazione obbligatoria; disciplinato il tema della
morosità del condomino; previsto l’istituzione, presso l’Agenzia del
territorio, del Repertorio dei condominii e del Registro degli
amministratori di condominio. Inoltre, si è cercato di sopprimere tutte
quelle norme che potevano comportare un incremento del contenzioso
giudiziario.
Le principali novità
Riscaldamento - In coerenza con le pronunce della Cassazione poi è
stata messa nero su bianco la possibilità di distacco dal riscaldamento
centralizzato, pagando le spese di manutenzione, in tutti quei casi in
cui vi siano dei malfunzionamenti nell’appartamento e non si creino
squilibri per gli altri condomini.
Cose comuni - Contro le attività che incidano “negativamente” sulle cose comuni, più potere, all’assemblea, ma anche ai singoli proprietari (che potranno diffidare il colpevole e chiedere la convocazione della riunione).
Innovazioni - Maggiore snellezza per approvare le innovazioni che hanno ad oggetto sicurezza, abbattimento di barriere architettoniche, contenimento consumi energetici, parcheggi, pannelli solari, impianti centralizzati radiotelevisivi e telematici. Sarà sufficiente la maggioranza degli intervenuti all’assemblea, che rappresentino almeno la metà millesimi. E così anche per l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio.
Amministratori - Per quanto concerne poi gli amministratori, un
registro pubblico raccoglierà le iscrizioni per le quali sono richiesti
requisiti di formazione e onorabilità. Su richiesta e a spese del
condominio poi il professionista potrà stipulare una polizza
assicurativa contro i rischi. Il mandato durerà due anni.
Fra i motivi di revoca entrano anche l’omissione del rendiconto di
gestione per un anno, l’irregolarità nella tenuta della documentazione
del condominio, la mancata apertura del conto del condominio,
irregolarità fiscali, e l’inerzia nel promuovere l’azione giudiziaria
per la riscossione delle somme dovute dal condominio.
Sito internet condominiale - Inoltre, l’assemblea può disporre la
creazione di un sito internet del condominio, ad accesso individuale e
protetto, per consultare tutti gli atti e i rendiconti mensili.