Operiamo su : ROMA, CIAMPINO, FRASCATI, GROFERRATA, MARINO, COLONNA, MONTE PORZIO, COLONNA, MONTE COMPATRI, ROCCA PRIORA, ROCCA DI PAPA, CASTEL GANDOLFO, ALBANO LAZIALE, ARICCIA, NEMI, GENZANO DI ROMA, LANUVIO, ARDEA
Parere del legale : Il rifacimento della facciata e l'EREDE MOROSO
Gentile avvocato, faccio parte di un gruppo di eredi (4), pr0-
prietari di una massa ancora indivisa. Uno di questi è un appartamento
composto di due proprietà. Su richiesta dell'altro
proprietario, siamo stati condannati ad eseguire dei
lavori per il rifacimento dello facciata, ai quali ci eravamo
opposti in quanto lo nostro proprietà è all'asta da anni
(e lo è a tutt'oggi). Il tribunale ha nominato un amministratore,
al quale abbiamo già versato circa 17 milaeuro di anticipo
nel marzo 2012. i lavori però non sono mai cominciati,
poiché il quarto erede non ha ancora versato lo sua
quota, che il tribunale ho disposto adesso gli venga detratta
dallo stipendio. Ci vorranno alcuni anni perché venga
raggiunta per intero: esiste un termine massimo entro il quale
i lavori debbano essere eseguiti, una volta versata l'intera
somma? Eventuali aggravi di spese (se, per esempio,
lo facciata dovesse nel frattempo rovinarsi ulteriormente)
potranno essere addebitati solo all'erede moroso?
M.R.M.
Risposta:
Con la nomina di un amministratore giudiziale la gestione condominiale
passa a lui,che non può esimersi dall'eseguire quanto
disposto dal giudice. Nel vostro caso è, quindi, obbligato a dare
esecuzione ai lavori di rispristino della facciata.
I costi degli stessi sono a carico in via solidale tra tutti gli eredi,
per cui se uno di loro non paga dovranno provvedere gli
altri, salvo il cosiddetto diritto di rivalsa: quelli cioè che hanno
provveduto agli esborsi potranno rivalersi su chi non ha
pagato. Il provvedimento giudiziale non ha decadenza, ossia
da quando viene emesso ha valore sino alla sua completa esecuzione;
sarà compito dell'amministratore giudiziale dare
comunicazione al giudice dell'inizio lavori, della sua conclusione, delle spese sostenute, eccetera.
Il coerede moroso ha già subito il pignoramento del quinto dello stipendio: questo significa che fino alla somma indicata ne provvedimento il suo emolumento mensile verrà decurtato automaticamente dal datore di lavoro, che trasmette la cifra prelevata al creditore (immagino l'amministratore).
Adesso potrebbe vedersi condannato a un altro pignoramento, la cui esecuzione troverà applicazione con l'esaurimento del primo (in altre parole ... va in coda!), nel caso la somma globale
pignorata non dovesse risultare sufficiente anche per far fronte a questo successivo debito.
Sarà comunque sempre il creditore-amministratore a dover
agire per il recupero delle cifre ulteriori. Eventuali aggravi
di costi dipendenti dall'inerzia del coerede moroso potranno
essere oggetto di un'autonoma causa per risarcimento
del danno, ma certamente non potranno essere imputati