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Chi risponde dei danni da infiltrazioni provenienti dalla terrazza a livello: il proprietario o il condominio?
La Sentenza del Tribunale di Caltanissetta analizza la questione della legittimazione passiva a resistere
La presenza di infiltrazioni d'acqua lungo le pareti perimetrali dello
stabile condominiale e nel sottostante appartamento di proprietà è uno
dei casi in cui si può invocare la tutela nunciatoria.
I presupposti per la proponibilità dell'azione di cui all'art. 1172 c.c. sono:
- il ragionevole timore di un pericolo di danno (ivi compreso il timore di un pericolo di danno futuro: Cass. 4531/1992);
-la circostanza che il temuto danno possa derivare da una cosa
(e non già da un'attività umana; anche se appare più corretto
ricondurre i pericoli incombenti dalle "cose", ad una attività umana di
tipo omissivo: Cass. 2897/1987);
Ad
affermarlo è il Tribunale di Caltanissetta con Ordinanza del 16
febbraio 2015, ripartendo le responsabilità, a secondo dei casi, tra il
proprietario della terrazza e lo stesso condominio (non convenuto).
Il Caso. I proprietari di un appartamento ammalorato da infiltrazioni provenienti dalla sovrastante terrazza convenivano nel giudizio cautelare (esclusivamente) il relativo proprietario, lamentando l'omessa manutenzione del "bene".
Dalle
risultanze della c.t.u., svolta nel corso del procedimento, emergeva
che le tracce d'umido presenti all'interno dell'immobile del ricorrente
erano, in effetti, da ricondursi alle infiltrazioni d'acqua provenienti
direttamente dal superiore immobile, sulla base però di cause concorrenti, cioè di natura condominiale e non.
Il provvedimento. Il
Giudice siciliano, pregiudizialmente e sulla scorta di un'eccezione
sollevata da parte resistente, ha statuito sulla questione della
legittimazione passiva a resistere.
Premettendo che, tra le parti comuni dell'edificio, vi sonomuri e tetti ( art. 1117, n. 1 cod. civ.), oltre chele opere ed i manufatti
delle fognature, canali di scarico e simili (art. 1117 n. 3, cod.
civ.), in quanto deputati a preservare l'edificio condominiale da agenti
atmosferici e dalle infiltrazioni d'acqua, piovana o sotterranea (Cass.
64/2013), il Giudice siciliano conclude versa la necessaria estensione
del contraddittorio nei confronti della compagine condominiale. Ed
invero, il Condominio detienela custodia delle predette cose comuni, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 2051 c.c. (Cass. 15291/2011).
In
altri termini, dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le
infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo a livello deteriorato per
difetto di manutenzione,rispondono tutti i condomini tenuti alla sua manutenzione,
secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 cod. civ., in quanto
tale bene, anche se di proprietà o in godimento esclusivo di un singolo
condomino, assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare
posto alla sommità dell'edificio nei confronti degli appartamenti
sottostanti (v. Cass. 8175/2012 e 3404/2012).
Tuttavia, il
Decidente ha parimenti riconosciuto la responsabilità concorrente del
proprietario della terrazza a livello, facendo salva l'azione cautelare
esperita dal ricorrente.
Le infiltrazioni subite all'interno della relativa proprietà sono state, in parte, ricondotte eziologicamente anche alla omessa cura e manutenzione diparti strutturali "private", facenti capo al proprietario della terrazza a livello sovrastante.
Ed invero "
… la domanda di parte ricorrente può dirsi fondata esclusivamente con
riguardo ai pregiudizi derivanti dall'appartamento delle resistenti
(posto al quinto piano) e descritti nella relazione integrativa alla
c.t.u. del 15.12.2014 a pag. 6 e 7 (ripristino degli zoccoletti
del balcone del quinto piano, di proprietà (E)-(F), e registrazione di
porte e finestre battenti che consentono l'accesso al balcone di cui al
punto precedente).
Conclusione. L'esercizio di
un'azione di denuncia di danno temuto sulla base di infiltrazioni
provenienti dalla terrazza a livello, deve essere preceduta dallo
svolgimento di una indagine tecnica di parte (CTP), in grado di
individuare a monte le cause, eventualmente diverse, che originano i
fenomeni; e ciò, al fine di evitare sorprese sulla carenza della
"legittimazione passiva" a resistere alla lite…