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Il fornitore ripaga all'utente gli elettrodomestici danneggiati dallo sbalzo di tensione del black out

Decisiva la CTU, rivelando che l'interruzione di corrente era dovuta al malfunzionamento di un giunto tra cavi non ad alberi abbattutisi sulle linee aeree per il maltempo.

Il gestore del servizio di fornitura di energia elettrica deve essere condannato a risarcire gli elettrodomestici siti nell'abitazione dell'utente danneggiati da uno sbalzo di tensione cui è seguita la momentanea interruzione del servizio.

Difatti, in virtù del contratto di somministrazione, detto gestore risponda dell'inadempimento ex articolo 1218 Cc a meno che non dimostri la sussistenza di caso fortuito o forza maggiore”.

Questo è il principio di diritto espresso dal Giudice di Pace di Palermo con la sentenza del 05 aprile 2016 n. 1089 in merito al risarcimento danni da sbalzi di corrente.

I fatti di causa. Tizio, con atto di citazione, chiamava in giudizio la società beta (gestore di fornitura elettrica) chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale (elettrodomestici) subito a causa di uno sbalzo di energia elettrica.

Costituendosi in giudizio, la società beta contestava in toto le pretese dell'attore; in particolare, la società convenuta evidenziava che il danno riveniva da un fatto eccezionale (mal tempo) e che pertanto alcuna responsabilità poteva essere addebitata per tale evento eccezionale.

Il contratto di somministrazione. L'art. 1559 c.c. prevede che “La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”.

 

Dall'articolo in esame si evidenzia che nello svolgersi normale del rapporto, le parti sono obbligate, l'una alla somministrazione, l'altra al pagamento del prezzo.

Se invece una delle due parti viene meno, l'altra è legittimata a non adempiere a sua volta; ciò è previsto dalla norma generale sui contratti a prestazioni corrispettive, di cui all'art. 1453 c.c., ma anche dalle specifiche norme del contratto di somministrazione: gli artt. 1564 e 1565 c.c. prevedono infatti che in caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti (art. 1464 c.c.) e che se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso (art. 1565 c.c.).

La responsabilità del somministrante. Ai sensi dell'art. 1218 c.c., il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Su questo aspetto, la ripartizione dell'onere della prova è stata specificata dalla giurisprudenza (Cassazione civile, SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533): mentre il creditore deve provare il titolo costitutivo del rapporto e, se vi è un termine, che questo è scaduto, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento,è il debitore a dover dimostrare di aver adempiuto ovvero che l'inadempimento non è a lui imputabile.

Quindi, è il debitore il soggetto tenuto a dare la prova del fortuito, che determina l'impossibilità della prestazione. Questo principio, è ribadito sia dall'art. 1218 del c.c. quando addossa al debitore il risarcimento dei danni «se non prova ecc.», sia l'art. 2697 del c.c. con la sua norma generale in materia probatoria.

Il ragionamento del Giudice di Pace di Palermo. Con la consulenza tecnica d'ufficio, il giudice ha avuto modo di evidenziare che l'interruzione di corrente era dovuta da un malfunzionamento di un giunto tra cavi e non dagli alberi abbattutisi sulle linee aeree per il maltempo; difatti, prima del maltempo, secondo il perito, gli elettrodomestici erano in perfetto stato di mantenimento.

Inoltre dalla dichiarazione testimoniale era emerso che durante la riparazione dei cavi interrati nei pressi dell'abitazione del danneggiato, non vi era stata alcuna traccia di rami abbattutisi sui tralicci nella zona nonostante il forte vento di quella giornata: di conseguenza veniva esclusa l'ipotesi del caso fortuito.

Inoltre, a parere del giudice, l'istruttoria aveva dimostrato la sussistenza del nesso di causalità tra i fatti provati nel corso del giudizio e i danni lamentati dall'attore, al quale non poteva essere imputata alcuna responsabilità.

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto,il Giudice di Pace di Palermo con la pronuncia in commento ha accolto la domanda di Tizio e per l'effetto ha condannato la società Beta al pagamento di 5 mila euro quale ristoro dei danni patrimoniali (danneggiamento degli elettrodomestici a causa del black out).

 

Fonte: www.condominioweb.com