Ci scrive un nostro lettore in merito alla ripartizione delle spese dell'impianto elettrico riguardante una parte dell'edificio:
“Si è deliberato in assemblea condominiale di fare l'impianto elettrico nei corridoi delle cantine
in quanto l'impianto esistente non è a norma. Io non ho alcuna cantina
di proprietà infatti non ho le chiavi di accesso al piano interrato non
avendo nulla a che fare con tali locali. Devo partecipare alla spesa per
i lavori?”.
Sovente ci viene chiesto, specie dai proprietari
dei locali commerciali che hanno unico accesso dalla pubblica via, se
gli stessi sono tenuti a partecipare alle spese condominiali riguardanti
interventi e servizi di riferimento di parti interne dell'edificio (es.
ascensore, scale, ecc.).
Il discorso, in questo caso, è leggermente diverso, ma le conclusioni non sono necessariamente divergenti.
Partiamo dal concetto di bene condominiale:
sono condominiali quei beni che per strutturazione e/o funzione sono
utili al miglior godimento delle parti di proprietà esclusiva
dell'edificio, le così dette unità immobiliari; solamente i titoli (atti
d'acquisto e/o regolamento contrattuali) possono disporre diversamente.
Come la giurisprudenza c'insegna l'art. 1117 c.c. contiene una elencazione esemplificativa dei beni comuni, insomma possono essere considerati tali tutti quelli aventi le caratteristiche testé menzionate.
Il
codice civile tiene anche presente un altro aspetto, ossia che
determinati beni, servizi ed impianti possano non essere utili a tutti i
condòmini.
In tal caso, dice l'art. 1123, terzo comma, c.c., le
spese ad essi riguardanti sono suddivise tra i soli condòmini che ne
traggono utilità: si tratta del così detto condomino parziale.
Abbiamo dato tutte le indicazioni di carattere generale utili a entrare nel dettaglio. Il nostro lettore ci dice che l'impianto elettrico oggetto di rifacimento interessa una parte dell'edificio dalla quale lui non trae alcuna utilità: non ha cantine né ha le chiavi di quel passaggio.
Per
quel che ci pare di capire, in pratica, quel corridoio ha la sola
funzione di consentire l'accesso alle cantine e nessun altra.
Stando
così le cose, è evidente che esso e tutti gli impianti che ineriscano
debbano essere considerati in comproprietà tra i soli condòmini che lo
utilizzano: della “zona cantine” continuano a restare comuni
tra tutti i condòmini le parti strutturali dell'edificio (muri maestri o
travi portanti, pilastri e simili).
Anche l'impianto elettrico
pur se parte di un più complesso impianto di illuminazione, in quella
parte deve essere considerato di proprietà comune ai soli proprietari
delle cantine, con la conseguenza che la spesa esso inerente debba
essere affrontata solamente da loro.
Ove non esistano tabelle millesimali ad hoc, bisognerà riparametrare quelle esistenti, considerando i soli condòmini interessati nei termini appena indicati.
In assenza di diversi accordi tra di essi, la spesa dev'essere ripartita sulla base dei millesimi di proprietà, dovendosi considerare l'intervento di messa a norma alla stregua di un intervento conservativo.