Ecobonus e cessione del credito. I condomini rischiano di rimanere a 'bocca asciutta'.
Se l'Agenzia delle Entrate non si pronuncia in merito alle modalità
operative, per effettuare la cessione dei crediti, i condomini non potranno
cedere l' ecobonus all'impresa che realizza il lavoro, in cambio di un
abbattimento del costo dell'intervento.
2-ter. Per le spese sostenute dal 1°
gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica
di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti di cui all'articolo 11,
comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in luogo della
detrazione di cui al comma 1 del presente articolo possono optare per la cessione
del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti
interventi, con modalità da definire con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione...».
Circolare n. 29/E dell'Agenzia delle entrate).
Nel nostro Paese, tale soglia tecnicamente si
chiama deduzione per garantire la progressività dell'imposizione, ossia, quella
parte di reddito che per legge non può essere sottoposta a tassazione.