Laureato in Giurisprudenza e specializzato in materia condominiale, il Dott. Corrado Mascolo vanta una esperienza pluriennale nella gestione e amministrazione condominiale, che segue secondo i principi della chiarezza e trasparenza.
Con l'avvicendarsi delle
stagioni più fredde il pensiero va al piacere di una casa ben
riscaldata. Chi vive in condominio ed ha un impianto in comune sa
di avere dei limiti di godibilità determinati dalle prescrizioni
normative che regolano la materia . Infatti il legislatore nazionale,
con decreto del 2013, recependo la direttiva europea 2002/91/CE, sul
rendimento energetico nell'edilizia , dispone misure che mirano alla
riduzione delle emissioni di biossido di carbonio, e quindi dei gas
serra.
Queste misure riguardano
tanto la durata di accensione degli impianti termici quanto la
temperatura massima consentita. Per quanto concerne la durata,
l'impianto di riscaldamento può essere attivo in
determinati mesi dell'anno e per determinate ore al giorno. Tale previsione di mesi e ore giornaliere disponibili non è uguale su tutto il territorio, ma
varia in base alla grandezza gradi giorno, per mezzo della quale si
quantifica la differenza tra la temperatura di comfort interno all'abitazione rispetto a quella esterna .
Sulla base di questo criterio
il legislatore ha diviso il territorio per zone, prevedendo per
ognuna di esse un uso maggiore o inferiore dell'impianto termico.
In tal modo abbiamo:
a) Zona A: ore 6
giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
b) Zona B: ore 8
giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
c)
Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
d)
Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
e)
Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
f) Zona F: nessuna
limitazione.
La città di Roma , ad esempio, rientra nella
zona D per la quale gli impianti si usano per 12 ore giornaliere, non
necessariamente in continuità, dal 1° novembre al 15 di aprile.
Per quanto riguarda il limite delle temperature, è prevista una temperatura massima consentita che non superi i 20°C + 2 di tolleranza per le unità immobiliari poste in edifici ad uso civile residenziale.
A quanto sinora detto vi sono delle deroghe che riguardano tanto la durata quanto la temperatura. Se per quest'ultima, infatti, è previsto che gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili possono derogare alla norma suddetta, per quanto concerne la durata questa trova una deroga " per quegli edifici adibiti a uffici o ad attività commerciali, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività".
Per altra ragione, invece, fanno eccezione quegli edifici, anche di civile destinazione, che sono dotati di impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore, oppure quelli che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo pannelli radianti.
Ad essere esclusi dalle
limitazioni di durata sono anche quegli edifici dotati di impianti
termici muniti di gruppo termoregolatore, pilotato da una sonda di
rilevamento della temperatura esterna, con programmatore che
consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura
ambiente nell'arco delle 24 ore. Questi impianti possono essere
condotti in esercizio continuo purchè il programmatore
giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una
temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle
ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione dettata dalla
zona di appartenenza.
La ragione di queste deroghe
si rinviene nella limitazione non dell'uso degli impianti termici in
termini di calore, ma delle loro emissioni di gas. Sulla stessa
linea, difatti, si pongono gli incentivi statali sotto forma di
detrazioni, oggetto di cessione o sconto in fattura, per gli
interventi di innovazione del proprio impianto, inteso sia
singolarmente, sia come parte di un efficientamento globale
dell'edificio per il quale è previsto una detrazione del 110%.