Nell'ambito di lavori sulle parti comuni dell'edificio, qual è la
modalità di ripartizione della spesa afferente il compenso per il computo metrico realizzato da un tecnico?
Al riguardo, prima d'ogni cosa, è necessario comprendere che cosa debba intendersi per computo metrico.
È bene tenere a mente che nel gergo tecnico si è soliti fare riferimento al computo metrico estimativo.
Computo metrico estimativo
Secondo quella che è l'accezione comunemente accolta, tale documento è definito come “il procedimento analitico di stima del costo di costruzione di un opera edilizia o infrastrutturale”.
Esso si sostanzia nella “somma
degli importi risultanti dal prodotto delle quantità di ogni
lavorazione per il rispettivo prezzo unitario e si opera attraverso
l'analisi dettagliata di quantità e qualità di tutte le lavorazioni
(somma di più fattori produttivi) richieste per la produzione” (Fonte: Prof. Raffaella Lioce A.A. 2005-06, https://goo.gl/I4zioy).
Affidare l'incarico per la redazione di un computo metrico estimativo, dunque, vuol dire affidare chiedere ad un tecnico di individuare i lavori da effettuare e i costi indicativi degli stessi.
Il
computo metrico estimativo può essere richiesto indicando già di per sé
gli interventi che si vogliono eseguire, oppure per individuare gli
interventi e i relativi costi.
Criteri di ripartizione delle spese in condominio
Ai sensi dell'art. 1123, primo comma, c.c. sono ripartite in ragione dei millesimi di proprietà le spese necessarie:
a) per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio;
b) per la prestazione dei servizi nell'interesse comune;
c) per le innovazioni deliberate dalla maggioranza.
Il
secondo e terzo comma del medesimo articolo, così come l'art.
1124-1125-1126 c.c. individuano criteri differenti in ragione del particolare utilizzo/utilità che si trae dalle cose oggetto d'intervento.
In ogni caso i condòmini con decisione unanime (ossia con il consenso di tutti i partecipanti al condominio) possono decidere di ripartire la spesa una tantum, oppure individuando un criterio da applicarsi per un determinato tempo o sine die, in maniera differente rispetto a quanto indicato dalla legge.
La
legge, è evidente, non da molte specifiche indicazioni in relazione
alla varietà delle spese che possono/debbono essere affrontate con
riferimento alla gestione/conservazione delle parti comuni,
né le generali indicazioni in essa contenute sono parse, ai più,
sufficienti ad evitare incertezze e contenziosi in ambito condominiale.
Ripartizione compenso per computo metrico
È
questo, quindi, il contesto nel quale ci si muove: la legge non
specifica quale criterio debba essere utilizzato per ripartire il costo
del compenso del computo metrico, ma in questo caso poco è il male.
A che cosa serve il computo metrico?
A
valutare i costi per l'installazione di un ascensore laddove prima non
c'era? Si tratta di un'innovazione ed il costo del computo metrico,
essendo ad essa correlato, deve essere suddiviso tra tutti i condòmini
interessati sulla base dei millesimi di proprietà.
Il computo metrico è relativo ad opere di manutenzione del lastrico solare in uso esclusivo (art. 1126 c.c.)?
Allora
la spesa dovrà essere ripartita ponendo a capo dell'usuario esclusivo
un terzo della spesa, mentre i restanti due terzi graveranno sui
condòmini proprietari delle unità immobiliari cui il lastrico funge da
copertura, secondo i millesimi di proprietà.