La porzione di parte comune asservita ad
area parcheggio è uno dei luoghi in cui sovente occorrono accesi
scontri tra i signori condomini.Il disvalore delle condotte da questi
poste in essere, spesso, va ben oltre la legge civile. In sede
penale tali comportamenti assumono le vesti, talvolta,dell'"Uso
arbitrario delle proprie ragioni" ex articolo 392 codice penale, a mente
del quale Chiunque, al fine di esercitare un preteso
diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da
sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito a querela della
persona, con la multa fino a euro 516. Agli effetti della legge penale,
si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o
trasformata, o ne è mutata la destinazione. Si ha altresì violenza sulle
cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o
cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il
funzionamento di un sistema informatico o telematico"; talaltra, della "Violenza privata", ex articolo 617 codice penale, per cui: Chiunque, con violenza o minaccia,
costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con
la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le
condizioni prevedute dall'articolo. Il reato di "esercizio arbitrario delle proprie ragioni" si differenzia
da quello di "violenza privata" - che ugualmente contiene l'elemento
della violenza o della minaccia alla persona - per l'elemento
intenzionale, in quanto nel reato di cui all'art. 392 codice penale
l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la
coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur
non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata (Cassazione Penale,
Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014). Ergo, la condotta materiale
posta in essere da taluno dei condomini,la quale si concreta nel
parcheggio di una autovettura dolosamente preordinato ad impedire il
passaggio di un mezzo o comunque di privare una persona della propria
libertà di determinazione od azione, integra un delitto di violenza privata, specie ove non sia giustificabile, a monte, con una pretesa meritevole di apprezzamento giuridico (exmultis,Cass.Pen., Sez. V, sent. 17/5/2006 n. 21779). In
altri termini, configura il reato di violenza privata, previsto e
punito dall'articolo 610 Cp, la condotta di chi parcheggia la propria
autovettura nel cortile condominiale in modo da impedire l'uscita del
veicolo altrui, a nulla rilevando, come giustificazione e/o esimente,
l'asserito smarrimento delle chiavi dell'automobile, anche laddove noto
alla persona offesa per il tramite di altre persone presenti nell'area
di sosta dei veicoli (Cass. Pen. Sentenza 7592, sezione Quinta, del
28-02-2011) Ciò posto, l'ultimo episodio di violenza privata in sede di parcheggio condominiale è stato esaminato dalla Corte di Cassazione, sez. V penale, con la sentenza 7 dicembre 2015, n. 48346. Il giudice di legittimità ha qui censurato la condotta di un condomino che ha parcato la propria autovettura innanzi al locale garage di un altro condòmino, pure sottraendogli le chiavi del motociclo al fine di attendere l'arrivo della polizia. Deduceva
la parte ricorrente (in quanto imputato) che aveva subito dalla
presunta parte offesa un'aggressione fisica e dunque la condotta
impeditiva descritta nel capo d'imputazione era semplicemente diretta ad
evitare che il proprio vicino si allontanasse prima dell'arrivo della
polizia L'elemento della violenza nella fattispecie criminosa in
disaminè stata però identificatane l'uso proprio disiffatti mezzi,
laddove idonei a privare coattivamente l'offeso della libertà di
determinazione e di azione. Parcheggiare la propria autovettura
dinanzi ad un garage in modo tale da bloccare il passaggio impedendo
l'accesso alla parte lesa risponde appieno alla fattispecie ed è quindi
censurabile sotto tale profilo. Da non perdere: Parcheggio in condominio e realizzazione segnaletica Viceversa,
non assume alcun pregio l'affermata giustificazione addotta
dall'imputato per legittimare la condotta posta in essere, e cioè impedire la libertà di movimento alla "persona offesa"
così da permettere l'arrivo della polizia per denunciare la stessa, a
propria volta, per la causazione di lesioni subite a fronte di una
precedente aggressione fisica. Sul punto - riferisce testualmente il Giudice di Legittimità - , occorre precisare che, per un verso,
non ricorre una ipotesi di arresto del privato ai sensi del sopra
richiamato articolo 383 c.p.p., perché non si è in presenza di condotte
che consentono, anche astrattamente, l'arresto in flagranza ai sensi
dell'articolo 380 del codice di rito (reati perseguibili d'ufficio) e
che, per altro verso,
non è possibile applicare la invocata scriminante neanche nella sua
forma putativa, atteso che può rilevare, a tal fine, solo l'errore su
norma extra penale, e non già quello, come nel caso di specie, che verta
sull'interpretazione delle facoltà di arresto esercitabile dal privato.
In effetti, quando si tratta di un mero errore di diritto, ciò
non vale ad escludere la punibilità perché concettualmente non può
sotto alcun profilo essere configurato come errore di fatto (Cass., Sez.
1, n. 276 del 11/10/1972 - dep. 22/01/1973). In
buona sostanza, bloccare l'auto del vicino parcheggiando avanti al
rispettivo garage/posto auto il proprio mezzo integra sempre e comunque
gli elementi del delitto di violenza privata e, in quanto tale, una
simile condotta non è giustificabile in alcun modo: tampoco laddove si
affermi che essa "violenza" sia stata posta in essere al fine di lucrare
del tempo per consentire alle forze dell'ordine di intervenire sul
luogo del reato, onde denunciare una asserita aggressione fisica.
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