La
norma appena citata riguarda espressamente i lastrici in uso esclusivo,
ma la Corte di Cassazione e la giurisprudenza in generale sono
unanimemente orientate nell'estensione del dettato normativo anche a
lastrici e terrazze a livello di proprietà esclusiva.
Quando
l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i
condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a
contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni
del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini
dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in
proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Un
terzo della spesa in capo all'utilizzatore/proprietario esclusivo e i
restanti due terzi in capo ai condòmini cui il lastrico serve da
copertura ripartendo questa spesa sulla base dei millesimi di proprietà.
E
se il lastrico solare in uso/proprietà esclusiva oltre a servire da
copertura alle unità immobiliari di proprietà esclusiva serva anche per
coprire parti comuni?
Questa, nella sostanza, la domanda cui ha risposto la Suprema Corte con l'enunciazione di un principio di diritto contenuto nella sentenza n. 12578 depositata in cancelleria il 18 maggio 2017.
Gli ermellini sono stati chiamati a valutare la legittimità della sentenza d'appello impugnata,
la quale – riformando parzialmente la pronuncia di primo grado – aveva
stabilito che nell'applicazione dell'art. 1126 c.c., qualora nella
verticale sottostante lastrici e terrazzi vi fossero parti comuni,
queste dovessero essere computate ai fini della ripartizione delle
spese.
Ciò sta a significare che se nella verticale sottostante il lastrico v'è un portico condominiale, tutti i condòmini devono partecipare alla spesa di manutenzione, sulla base dei millesimi di proprietà, anche se le loro abitazioni non si trovano in quella verticale.
I giudici di Piazza Cavour investiti della valutazione della legittimità di questa conclusione l'hanno cassata.
Motivo? A loro modo di vedere snatura il senso autentico del dettato dell'art. 1126 c.c.; secondo gli ermellini,
infatti, è normale che una parte comune (quanto meno il suolo) ricada
nella verticale del lastrico/terrazzo, ma se si allargasse la base di
calcolo a tutti i condòmini, per tale ragione, l'esistenza stessa della
norma in esame non avrebbe senso.
Nulla vieta, specificano dalla
Corte di Cassazione, che il criterio dettato dalla legge in materia di
ripartizione delle spese riguardanti manutenzione e ricostruzione dei lastrici solari in uso esclusivo possa essere derogato da una differente convenzione.
In assenza di essa, tuttavia, concludono i magistrati nomofilattici, deve farsi applicazione del seguente principio: "In
tema di condominio negli edifici, agli effetti dell'art. 1126 c.c., i
due terzi della spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico
solare di uso esclusivo sono a carico non di tutti i condomini, in
relazione alla proprietà delle parti comuni esistenti nella colonna
d'aria sottostante, ma di coloro che siano proprietari individuali delle
singole unità immobiliari comprese nella proiezione verticale di detto
lastrico, alle quali, pertanto, esso funge da copertura" (Cass. 18 maggio 2017 n. 12578).