“Nel condominio in cui vivo, il mio appartamento si affaccia anche nell'atrio interno grazie ad un piccolo balcone che definisco di servizio.
Per
recuperare spazio ho acquistato un piccolo armadio da esterni – di
quelli in plastica – al cui interno poggiare le scope, alcuni detersivi,
ecc.
Pochi giorni dopo averlo posizionato ho ricevuto le lamentale di un condomino che afferma che quell'armadio lì non deve stare perché altera il decoro dell'edificio
e perché crea problemi di sicurezza (dice che potrebbe volare via). Ha
ragione il mio vicino? Oppure posso lasciar perdere quel che dice?”
Per rispondere ai quesiti è utile riprendere il concetto di decoro e quello di responsabilità per danni da cose in custodia.
Pariamo dal decoro architettonico: con questa locazioni, secondo il costante pronunciamento della Corte di Cassazione "deve
intendersi l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e
delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una
determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità" (Cass. n. 851 del 2007).
Sempre
a parere degli ermellini, che in diverse occasioni sono intervenuti per
chiarire alcuni aspetti di un concetto – il decoro – effettivamente
vago, hanno precisato che per la sua esistenza non è indispensabile che
l'edificio sia connotato da particolari fregi e/o decorazioni, potendo
parlarsi di decoro anche solamente per una linea armonica sia pur
estremamente semplice dell'edificio (cfr. Cass. 4 aprile 2008, n. 8830).
In buona sostanza il decoro di uno stabile non riguarda solamente gli edifici storici, ma anche le semplici case popolari.
L'alterazione del decoro consiste in un peggioramento dell'estetica dal quale discende un danno economicamente valutabile
(Cass. n. 1286/2010). L'alterazione estetica, a sua volta, non si
limita alla sola modificazione delle strutture e linee connotanti il
decoro, ma anche agli inserimenti di altri elementi in grado d'incidere
negativamente sull'estetica. Il caso, famigerato, delle verande, è
esemplare per chiarire quest'ultimo aspetto.
Che un armadio da esterni,
in un balcone sul retro di un edificio possa alterarne il decoro,
francamente pare quanto un po' difficile. Poi, come si suole dire, ogni
caso fa storia a sé e non essendo nelle condizioni di eseguire una
valutazione visiva, non possiamo a priori escludere la presenza di
violazioni estetiche, le quale, però ribadiamo, ci appaiono molto
improbabili.
Differente il discorso sulla sicurezza.
Ciascuno di noi, in quanto proprietario o utilizzatore di un bene, è
responsabile per i danni che da esso possono provenire in quanto agente
causante il danno e non quale semplice mezzo di trasmissione d'un fatto
altrui. Si tratta della così detta responsabilità per danni da cose in
custodia (art. 2051 c.c.).
Il caso dell'armadio che può
spostarsi cadere e causare danni è nella sostanza identico a quello dei
vasi posizionati sul balcone.
Per dirla più chiaramente:
nessuna contestazione può essere avanzata se l'armadio è posizionato e
assicurato ai muri in modo tale da non potere recare danno. Diverso se è
semplicemente appoggiato. Allora bisognerà fare attenzione e cercare
comunque di limitare i pericoli. In caso di situazione particolarmente
grave e pericolosa può effettivamente arrivarsi ad un ordine giudiziale
di rimozione.