Energia elettrica: si alza l'aliquota IVA, dal 10% al 22%
Dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia delle entrate (da adesso AdE) con la risposta n.3 del 4 dicembre 2018, stabilisce che le utenze di energia elettrica, intestate ai condomini, sconteranno l'IVA al 22%. Non, più quindi l'IVA agevolata al 10%, che viene riconosciuta alle utenze per uso domestico.
La risposta citata è riferita ad una domanda posta da un'Associazione, che chiese all'AdE di sapere se i consumi destinati alle parti comuni di un edificio a "prevalente uso residenziale" potessero essere soggetto all'agevolazione dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10%, come specificato nel n. 103) della tabella A, parte terza, del DPR 633/72. Secondo l'Associazione, e chi scrive, ci sarebbe più di una ragione a supporto di tale tesi, tra le tante vi è quella che "il condominio non svolge attività di impresa o effettua prestazioni rilevanti ai fini IVA" (cit.).
E' vero che il DPR 633/72, su cui si basa la risposta dell'AdE, parla espressamente di uso domestico. Sul tema, difatti, vi è da tempo un acceso dibattito interpretativo, citando fonti a favore come ad esempio la circola n.23 del novembre 1988, n.273/e, la quale enuncia che "l’uso domestico non si realizza con la destinazione ad ambienti diversi da quelli familiari" oppure di parere opposto, come la circolare n.82/E del 7 aprile 1999 e la risoluzione n.150/E del 15 dicembre 2004,le quali sostengono che "l’uso domestico si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, in qualità di consumatori finali, impiegano l’energia elettrica o termica nella propria abitazione, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo e che non utilizzano l’energia nell’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA."
Dobbiamo ammettere che, raramente, possano esservi casi in cui il condominio possa utilizzare l'energia erogata per svolgere attività rilevanti ai fini IVA, ma nella stragrande maggioranza dei casi, l'energia elettrica fornita, serve ad alimentare aree strutturalmente e funzionalmente legate alle proprietà ad uso esclusivo del condomino. Per dirla in breve; l'appartamento non può esistere senza l'edificio condominiale, quindi, a mio parere, è opinabile applicare due regimi fiscali diversi per parti dello stesso bene, peraltro non suscettibili di godimento separato. Per tutte le attività che potrebbero non rientrare nel carattere residenziale o nelle prestazione non rilevanti ai fini IVA, basterebbe che fossero alimentate con contratti di fornitura ad hoc.