Detrazione 65, è obbligatorio l'invio della
documentazione all'Enea?
La mancata produzione della ricevuta di invio documentazione
all'Enea non compromette la fruizione della detrazione del 65% per la
riqualificazione energetica degli edifici, se l'esecuzione dei lavori e le
relative spese sostenute risultano dimostrabili.
A precisarlo è la
Commissione tributaria regionale della Lombardia con la Sentenza n. 853 del 10
marzo 2015.
Detrazione 65, Sentenza sul mancato invio Il caso
in esame riguarda il ricorso presentato da un privato cittadino in seguito al
ricevimento della cartella esattoriale da parte dell'Agenzia delle Entrate, per
aver dimenticato di inviare la documentazione all'Enea in merito alla detrazione
fiscale (pari al 55%) per un intervento di efficientamento energetico
effettuato. Nel dettaglio, l'Agenzia aveva emesso la cartella esattoriale
poiché non aveva riconosciuto al ricorrente la spesa sostenuta per la
riqualificazione energetica e portata in detrazione nella misura del 55%, in
quanto mancava la ricevuta di invio della documentazione all'Enea. Il ricorso
veniva respinto dalla Commissione tributaria provinciale, sostenendo che
condizione essenziale per poter beneficiare della detrazione è l'invio all'ENEA
della relativa documentazione, non essendo sufficiente la prova di aver
sostenuto il costo dell'opera. Il ricorrente impugnava la sentenza di primo
grado e proponeva ricorso in appello presso la Commissione tributaria
regionale. Il CTR ribalta quanto precedentemente espresso: il contribuente
può inviare una comunicazione di rettifica in caso di errori od omissioni, senza
pregiudicare la fruizione dell'ecobonus. La decadenza del beneficio della
detrazione deve essere espressamente previsto dalla legge e l'invio della
documentazione all'ENEA è niente altro che una mera comunicazione formale, la
cui omissione può al più essere assoggettata ad una sanzione.