La pavimentazione del giardino condominiale è considerata attività di edilizia libera
Una sentenza del Tar ha recentemente stabilito che il rifacimento del
camminamento del viale di un ex giardino condominiale deve rientrare
nell'ambito dell'attività edilizia libera in virtù del principio sancito
dall'art. 6, comma 2, lett. c) del Dpr 380/2001 che elenca quali sono
le opere che costituiscono attività edilizia libera che non necessitano
di alcun titolo abilitativo.
La vicenda. La
proprietaria di un ampio appartamento con un giardino esterno, dopo aver
provveduto al rifacimento della pavimentazione del viale che attraversa
il giardino, si vede notificare un'ordinanza di demolizione da parte
del Comune poiché, nel caso di specie, si trattava di opere abusive
realizzate senza aver richiesto alcun titolo abilitativo.
Le opere
abusive realizzate consistono nella realizzazione di un pavimento
esterno al camminamento del giardino, e nella realizzazione di un
tettoia aperta su tre lati (portico) che avrebbe collegato due degli
appartamenti di proprietà della responsabile dell'abuso.
La
proprietaria ha impugnato l'ordinanza di demolizione dinanzi al Tar
competente chiedendone l'annullamento. Instaurato il giudizio dinanzi al
giudice amministrativo, il Tar con ordinanza ha chiesto al Comune
chiarimenti in merito “alle caratteristiche e alla consistenza delle
opere esterne di sistemazione del giardino”.
La relazione
istruttoria depositata dal Comune chiarisce che, nel caso di specie, le
opere realizzate dalla ricorrente nel giardino consistono nel “rifacimento
della pavimentazione del camminamento ex proprietà condominiale … con
formazione di pavimentazione in mattoni rossi e nella formazione di un
ulteriore camminamento inclinato in mattoni rossi”.
La sentenza del Tar .
In merito alla pavimentazione del giardino, la sentenza stabilisce che
tali opere rientrano nel novero delle opere di pavimentazione e di
finitura di spazi esterni di cui all'art. 6, comma 2, lett. c), del
d.P.R. n. 380/2001, costituenti attività edilizia libera che non
necessita di previo titolo abilitativo. In merito all'ordinanza di
demolizione del portico.
Per quanto riguarda le censure mosse
dalla ricorrente all'illegittimità dell'ordinanza di demolizione del
portico, la sentenza ha stabilito che il provvedimento impugnato resiste
alle censure di legittimità.
La sentenza, a tal proposito, ha
stabilito che non può trovare accoglimento la tesi della ricorrente
secondo cui la realizzazione del portico avrebbe comportato un
incremento volumetrico interiore al 2% nel rispetto del criterio
previsto dall'art. 34, comma 2-ter, del Dpr 380/2001 che disciplina gli
interventi in parziale difformità del permesso di costruire.
Tale
norma, infatti, al comma 2-ter così recita “non si ha parziale
difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza,
distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola
unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali”.
Il Tar
ligure a tal riguardo ha stabilito che tale censura non può trovare
accoglimento poiché la ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a
dimostrare il rispetto del limite previsto dalla norma appena citata.
Le novità normative.
E' bene precisare, comunque, che per la realizzazione di tali opere è
prevista pur sempre una comunicazione di inizio lavori da inviare
all'ente telematicamente.
A breve, però, e cioè dopo l'emanazione di uno dei decreti facenti parti del gruppo di provvedimenti della “Riforma Madia”
non sarà più necessario, per l'esecuzione dei lavori di pavimentazione
esterna di un edificio, neanche la comunicazione di inizio lavori da
inviare all'ente competente poiché la realizzazione di tali opere
rientrerà a tutti gli effetti fra l'attività edilizia libera.