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La pavimentazione del giardino condominiale è considerata attività di edilizia libera

Una sentenza del Tar ha recentemente stabilito che il rifacimento del camminamento del viale di un ex giardino condominiale deve rientrare nell'ambito dell'attività edilizia libera in virtù del principio sancito dall'art. 6, comma 2, lett. c) del Dpr 380/2001 che elenca quali sono le opere che costituiscono attività edilizia libera che non necessitano di alcun titolo abilitativo.

La vicenda. La proprietaria di un ampio appartamento con un giardino esterno, dopo aver provveduto al rifacimento della pavimentazione del viale che attraversa il giardino, si vede notificare un'ordinanza di demolizione da parte del Comune poiché, nel caso di specie, si trattava di opere abusive realizzate senza aver richiesto alcun titolo abilitativo.

Le opere abusive realizzate consistono nella realizzazione di un pavimento esterno al camminamento del giardino, e nella realizzazione di un tettoia aperta su tre lati (portico) che avrebbe collegato due degli appartamenti di proprietà della responsabile dell'abuso.

La proprietaria ha impugnato l'ordinanza di demolizione dinanzi al Tar competente chiedendone l'annullamento. Instaurato il giudizio dinanzi al giudice amministrativo, il Tar con ordinanza ha chiesto al Comune chiarimenti in merito “alle caratteristiche e alla consistenza delle opere esterne di sistemazione del giardino”.

La relazione istruttoria depositata dal Comune chiarisce che, nel caso di specie, le opere realizzate dalla ricorrente nel giardino consistono nel “rifacimento della pavimentazione del camminamento ex proprietà condominiale … con formazione di pavimentazione in mattoni rossi e nella formazione di un ulteriore camminamento inclinato in mattoni rossi”.

La sentenza del Tar . In merito alla pavimentazione del giardino, la sentenza stabilisce che tali opere rientrano nel novero delle opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni di cui all'art. 6, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001, costituenti attività edilizia libera che non necessita di previo titolo abilitativo. In merito all'ordinanza di demolizione del portico.

Per quanto riguarda le censure mosse dalla ricorrente all'illegittimità dell'ordinanza di demolizione del portico, la sentenza ha stabilito che il provvedimento impugnato resiste alle censure di legittimità.

La sentenza, a tal proposito, ha stabilito che non può trovare accoglimento la tesi della ricorrente secondo cui la realizzazione del portico avrebbe comportato un incremento volumetrico interiore al 2% nel rispetto del criterio previsto dall'art. 34, comma 2-ter, del Dpr 380/2001 che disciplina gli interventi in parziale difformità del permesso di costruire.

Tale norma, infatti, al comma 2-ter così recita “non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali”.

Il Tar ligure a tal riguardo ha stabilito che tale censura non può trovare accoglimento poiché la ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare il rispetto del limite previsto dalla norma appena citata.

Le novità normative. E' bene precisare, comunque, che per la realizzazione di tali opere è prevista pur sempre una comunicazione di inizio lavori da inviare all'ente telematicamente.

A breve, però, e cioè dopo l'emanazione di uno dei decreti facenti parti del gruppo di provvedimenti della “Riforma Madia” non sarà più necessario, per l'esecuzione dei lavori di pavimentazione esterna di un edificio, neanche la comunicazione di inizio lavori da inviare all'ente competente poiché la realizzazione di tali opere rientrerà a tutti gli effetti fra l'attività edilizia libera.

 

Fonte:  www.condominioweb.com