Amministrazioni Condominiali CONDOMINIARE di Dott.ssa CUONZO ANGELA

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PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONE

Invio del verbale e dell'avviso di convocazione con la stessa missiva

Partiamo da un dato preliminare che non può prescindere da qualunque considerazione successiva: è indifferente che il condomino rappresenti pochissimi millesimi o la quasi totalità delle quote, egli ha diritto di essere convocato in assemblea ogni volta se ne debba tenere una.

L'irrilevanza millesimale del condomino, infatti, non incide sulla irregolarità dell'omissione e poi. La scarsa importanza millesimale, stante la necessità del doppio quorum (per quote e per “teste”) potrebbe essere tutt'altro che secondaria: non sono rare le ipotesi in cui pur essendo presenti molti millesimi a favore di una decisione (si pensi alla nomina o alla revoca di un amministratore) questa non sia possibile perché la maggioranza delle persone si esprime in senso contrario.

=> Il verbale può anche assumere il ruolo di avviso di convocazione

In secondo luogo, poi, la presenza di una persona, in termini di partecipazione dialettica alla discussione, prescinde dalla quota di riferimento e può essere determinante in termini di convincimento degli altri.

L'omessa convocazione, è noto ma evidentemente giova ricordarlo, comporta l'annullabilità della delibera che può essere fatta valere da chi non è stato convocato – solamente con riferimento alla propria mancata convocazione – nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di comunicazione (ossia di ricezione, sufficiente in tal senso l'immissione nella cassetta postale del destinatario dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale) del verbale al condomino assente (cfr. artt. 1137 c.c. e 66, terzo comma, disp. att. c.c.).

Si badi: la legge fa riferimento esclusivamente alla comunicazione del verbale e non anche alla comunicazione tardiva dell'avviso di convocazione. La scelta ha un senso evidente: non ha alcuna importanza o efficacia sanante, sia pur tardivamente (non per forza successivamente) inviare ai condòmini l'avviso di convocazione non comunicato nei termini di legge.

Quell'omissione che può portare alla invalidità della delibera, può andare esente da conseguenze solamente se chi ha interesse (chi non è stato convocato) la impugna nei termini di legge.

Che fare allora? Riconvocare l'assemblea per sanare il vizio attraverso la nota procedura della sostituzione di delibera o attendere lo spirare del termine indicato per il così detto consolidarsi del deliberato?

Molto dipende dai rapporti con il condomino: probabilmente la decisione può essere assunta anche a seguito di un colloquio con l'interessato. L'esito di questo può fornire buoni spunti per comprendere se correre ai ripari oppure attendere il decorso del termine d'impugnazione e poi dare esecuzione al deliberato.

 

Fonte 

www.condominioweb.com