Il nuovo
Ecobonus varato dal Governo ha suscitato, giustamente, molto interesse
ma nel contempo le informazioni frammentate ed i passaparola non
documentati hanno alimentato un po’ di confusione che potrebbe essere
causa sia di errori nella scelta strategica di intervento, sia di
perdita di tempo prezioso; si ha infatti a disposizione un arco
temporale che va dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021 per poter
ultimare i lavori, anche se sono stati presentati emendamenti che
chiedono di prorogare la scadenza al 31.12.2022. Si dovrà attendere fine
giugno per avere maggiori certezze.
E' per questo che a seguito dell'analisi del testo del Decreto Legge e dopo aver seguito diversi corsi e webinar in merito, ho deciso di scrivere un articolo al riguardo, con l'intento di chiarire alcuni aspetti non sempre evidenti e con la speranza che tale opportunità possa essere sfruttata al massimo sia dai proprietari immobiliari che dalle imprese e professionisti, sia in ambito condominiale che in quello degli immobili unifamiliari.
- Impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo
- Beneficiari delle agevolazioni
- Cessione del credito d'imposta
- Visto di conformità, asseverazione e relative spese
- Sanzioni per i professionisti e decadenza della detrazione
INTRODUZIONE
L’art. 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) ha introdotto il nuovo Ecobonus con una detrazione d’imposta pari al 110%, da riconoscersi sugli interventi di efficientamento energetico effettuati sia su edifici unifamiliari che su parti comuni condominiali.
E’ stato lanciato con lo slogan “lavori a costo zero” ma per evitare false aspettative o errori di valutazione iniziali è bene analizzare con attenzione quanto stabilito nel Decreto Legge in oggetto per avere ben chiari gli obiettivi e le procedure in quanto è senza dubbio, se ben sfruttata, una grande opportunità sia per i proprietari immobiliari che per le aziende ed i professionisti che ruotano attorno all’edilizia. Alla data odierna devono ancora essere pubblicati i decreti attuativi e le linee guida ma si può già fare un quadro di quanto il Decreto prevede.
Innanzitutto, per chi avesse mal interpretato la norma, bisogna precisare che non vengono erogati dei finanziamenti da parte dello Stato, ma lo Stato riconosce una detrazione d’imposta pari al 110% degli importi spesi per il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico previsti; tale credito d’imposta maturerà solo nel momento in cui i lavori vengono ultimati, certificati e vengono trasmesse le necessarie documentazioni all’Agenzia delle Entrate ed all’ENEA. Raggiunto il riconoscimento di tale credito d’imposta esso può essere utilizzato dallo stesso contribuente per detrarlo dalle imposte dovute (entro 5 anni con quote di pari importo), oppure lo può cedere direttamente all’impresa che ha effettuato i lavori (con il cosiddetto sconto in fattura) o ancora cederlo ad istituti bancari, società o comunque a terzi, tranne che ad enti pubblici.
INTERVENTI PREVISTI
Iniziamo col delineare quali sono gli interventi fondamentali, indicati alle lettere a), b) e c) comma 1 dell’Art. 119, da eseguire al fine di poter usufruire della detrazione del 110% :
a)interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.
b)interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificioed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
c)
interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
Dunque, alla luce di quanto indicato dal 1° comma, gli interventi in oggetto sono sostanzialmente due:
• Interventi di isolamento termico dell’involucro edilizio sia su parti condominiali che su edifici unifamiliari.
Spesa massima ammessa: € 60.000 ad unità immobiliare
Detrazione 110% massima: € 66.000 ad unità immobiliare
• Interventi di sostituzione degli impianti...