Amministrazioni Condominiali - Revisore Condominiale GALIMBERTI & PARTNERS

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Nuovo Rendiconto condominiale:novità contabili e il ruolo del revisore

Gli amministratori di condominio, dall’introduzione dell’art.1130-bis c.c. e dal novellato art.1129 c.c., sono alle prese con importanti novità: la redazione di un nuovo “rendiconto condominiale”, la gestione di un nuovo impianto contabile e documentale, tre livelli di verifica. Nuovo rendiconto condominiale Oltre agli abituali dettagli analitici dei fatti amministrativi, divisi per “centri di costo”, poi per data e, infine, ripartiti secondo le tabelle millesimali di riferimento o ai sensi di più idonei criteri nel rispetto dell’art.1123 c.c., il nuovo rendiconto si compone di: registro di contabilità - dettaglio dei movimenti in entrata e in uscita, che pongano in evidenza quali flussi siano di competenza dell’esercizio, quali dei precedenti o del successivo; riepilogo finanziario - dettaglio dei debiti (verso fornitori, terzi e condòmini stessi) e dei crediti (di ogni natura, dalle cauzioni ai conguagli a debito dei condòmini, dal saldo di conto corrente a eventuali giacenze di valori od effetti); fondi e riserve in modo da consentirne l’immediata verifica, quindi classificando la situazione patrimoniale in ordine di liquidità crescente, in modo da poter verificare, da parte dell’ “utente medio” l’immediata disponibilità o meno della posta contabile; ogni informazione patrimoniale - dalla valutazione dei beni immobili condominiali suscettibili di valutazione separata alle attrezzature condominiali, sin anche alle servitù attive e passive eventualmente esistenti; evidenza degli adempimenti fiscali, per le responsabilità fiscali dirette in capo all’amministratore; nota sintetica esplicativa contenente delucidazioni generali inerenti la gestione, i rapporti in corso (contratti in essere) e le questioni pendenti (controversie, contenziosi, problematiche irrisolte). Un nuovo impianto contabile e documentale Il nuovo “rendiconto condominiale” è sicuramente un documento qualitativo e non solo quantitativo, complesso nella sua stesura e nella molteplicità di dati e di informazioni che contiene. Le principali novità per l’amministratore riguardano il passaggio da contabilità in “partita semplice” a “contabilità in partita doppia”, l’effettuazione delle registrazioni contabili entro 30 giorni e l’obbligo di conservazione, per conto del condominio, di 10 anni di documentazione contabile e fiscale. Tre livelli di verifica Le verifiche circa i corretti adempimenti contabili e fiscali da parte dell’amministratore possono essere effettuate da tre diverse tipologie di “ispettori”: 1) Il revisore condominiale, ruolo professionale che, dotato di formazione specifica, esercita scientemente la propria attività ai sensi della Legge 04/2013 nell’ambito di associazioni professionali specializzate; 2) Un “consiglio condominiale” specifico, previsto dalla norma, con funzioni consultive e di controllo; 3) Tutti i titolari di diritti reali e di godimento, nell’ambito del loro diritto di accesso alla documentazione condominiale.

Dr. Ivan Giordano ICAF - ISTITUTO DI CONCILIAZIONE E ALTA FORMAZIONE

Fonte : Rivista Condominio Oggi  (A.N.AMMI)